ANIEP - Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili

Statuto

Statuto

TITOLO I
Costituzione e scopi

 

Articolo 1

Costituzione

1. E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata “ANIEP – Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili”, o in breve “ANIEP-APS”.
2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2
Sede

1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Articolo 3
Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4
Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
• servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
• assicurare a tutti i cittadini disabili l’effettivo diritto al pieno affermarsi della loro personalità e per rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che ostacolano la loro partecipazione alla vita del Paese;
• rappresentare le persone disabili nei loro diritti positivi e umani, come singoli e come gruppo sociale, mediante adeguate forme di patrocinio e di informazione;
• promuovere l’integrale attuazione dei principi costituzionali concernenti l’uguaglianza, l’assistenza sociale ed economica, il diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale ed al lavoro, nel quadro della sicurezza, della solidarietà sociale e secondo le linee indicate dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili;
• sollecitare il definitivo superamento della tradizionale organizzazione e ideologia assistenzialistica, mediante servizi e prestazioni socio-sanitarie di prevenzione, di riabilitazione e di socializzazione, al fine di conseguire la libertà dal bisogno e l’uguaglianza di opportunità, nell’ambito del pluralismo istituzionale e delle autonomie locali;
• sviluppare la propria azione in collegamento permanente con le organizzazioni sociali, sindacali e di volontariato, per inserire le rivendicazioni delle persone disabili nel contesto delle politiche per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini, nonché stabilire rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organismi e i programmi della comunità europea riguardanti le persone disabili;
• assumere e rivendicare ogni iniziativa legislativa, nazionale e regionale, necessaria per garantire e migliorare l’inserimento delle persone disabili in tutte le espressioni della vita sociale, culturale ed economica, politica e ricreativa, al fine di evitare le situazioni di isolamento, di passività e di allontanamento dalla famiglia e dal normale contesto di vita;
• attuare studi, ricerche ed attività informative e formative circa la situazione delle persone disabili e sulle condizioni legislative, sociali, tecniche ed organizzative della loro inclusione e riabilitazione;
• combattere e denunciare ogni forma di discriminazione, di rifiuto, di reclusione, di emarginazione e di speculazione economica nei confronti delle persone disabili, sia che si verifichino in istituzioni specializzate, sia che si manifestino nelle sedi e nelle organizzazioni della vita collettiva;
• realizzare in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ed in genere con tutte le istituzioni pubbliche e private, servizi e interventi integrativi riferiti al diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, all’autonomia personale e al tempo libero.
3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
4. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
6. Per conseguire i propri scopi ANIEP-APS si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. E’ tuttavia consentito assumere lavoratori dipendenti o di fruire di prestazioni di lavoro autonomo, per le attività necessarie al funzionamento degli uffici e degli organi e per interventi qualificati o specializzati. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

TITOLO II
Norme sul rapporto associativo

Articolo 5
Soci

1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Qualora nella città di residenza non vi sia sede ANIEP-APS, la domanda andrà presentata alla Segreteria Generale o ad una Sezione Provinciale più vicina purché nel territorio della Regione di residenza.
Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né rinnovabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Articolo 6
Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Fatto salvo il diritto di manifestare liberamente le proprie idee, è fatto divieto agli associati svolgere propaganda a favore o a danno di partiti o di movimenti politici, dai quali ANIEP-APS deve essere rigorosamente e in ogni circostanza indipendente.
7. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata previa espressa autorizzazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
8. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 7
Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso.
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO III
Organi sociali

Articolo 8
Organi centrali dell’Associazione

1. Gli organi centrali dell’Associazione sono:
– l’Assemblea Nazionale
– il Consiglio Direttivo
– il Collegio dei probiviri
– l’Organo di controllo
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Articolo 9
L’Assemblea Nazionale

L’assemblea nazionale è costituita dai Presidenti e dai delegati delle Sezioni Provinciali, Regionali e Comunali.
Ogni Sezione viene rappresentata dal proprio presidente e dai delegati in rappresentanza degli Aderenti per ogni Sezione nel numero di 1 (uno) da 40 (quaranta) fino a 100 (cento) Aderenti. Oltre tale numero di Aderenti, la rappresentanza viene incrementata con un delegato ogni 100 (cento) Aderenti o frazione superiore a 50 (cinquanta), computati in rapporto al numero dei tesserati dell’anno precedente, ciascuno con diritto ad un solo voto.
I delegati sono nominati con deliberazione dei rispettivi comitati fra gli aderenti della Sezione. In caso di impedimento, il Presidente della Sezione può farsi rappresentare nell’Assemblea da un suo delegato scelto fra gli aderenti della propria sezione o fra i partecipanti all’Assemblea stessa.
I delegati devono risultare appartenenti alla Sezione nell’anno precedente oltre che in quello in corso. Nell’Assemblea nazionale ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega da un altro aderente partecipante all’Assemblea. Nessun intervenuto potrà avere più di una delega.
Partecipano ai lavori dell’Assemblea nazionale, con voto consultivo, i componenti il Consiglio direttivo, i Probiviri, i Sindaci Revisori dei Conti effettivi e supplenti, e i Commissari delle Sezioni costituite, nonché di quelle costituende che rappresentino almeno quaranta aderenti.

Articolo 10
Presidente dell’Assemblea Nazionale

Il Presidente dell’Assemblea nazionale viene eletto dall’Assemblea stessa.

Articolo 11
Costituzione dell’Assemblea Nazionale

L’Assemblea nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto deliberativo; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore, quando sia presente almeno un terzo.
La legittimità della costituzione è dichiarata dal Presidente dell’Assemblea su conforme verbale della Commissione per la verifica dei poteri nominata all’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 12
Assemblea Nazionale Ordinaria

L’Assemblea nazionale è convocata dal Presidente Nazionale su mandato del Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l’anno con lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata (P.E.C.), da spedirsi almeno trenta giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno.

Articolo 13
Assemblea Nazionale Straordinaria

L’Assemblea Nazionale è convocata in via straordinaria dal Presidente nazionale quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando sia fatta richiesta motivata e scritta da un numero di Sezioni che rappresenti almeno un quarto dei soci.

Articolo 14
Deliberazioni dell’Assemblea Nazionale

Per le deliberazioni dell’assemblea nazionale è richiesto il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto presenti, come accertato dalla Commissione verifica dei poteri.

Articolo 15
Attribuzioni dell’Assemblea Nazionale

Spetta all’Assemblea nazionale:
a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Organo di controllo;
e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea ha inoltre il compito di:
a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
c) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’entità della quota annuale di tesseramento e la parte riservata alle Sezioni;
d) definire i modi di collaborazione con gli organismi internazionali che rappresentano o trattano i temi dell’handicap e della disabilità;
e) deliberare, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio per finalità similari a quelle di ANIEP-APS.

Articolo 16
Mozione di sfiducia

Nell’Assemblea nazionale è consentito sottoporre a voto di sfiducia l’operato del Consiglio Direttivo.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia si procede, seduta stante, a nuove elezioni.

Articolo 17
Il Consiglio Direttivo e i suoi compiti

Il Consiglio Direttivo, in osservanza della legge, dello Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea nazionale, attua la linea politica dell’Associazione curando le iniziative idonee al suo perseguimento.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare Commissari provinciali o comunali nei seguenti casi:
– per il coordinamento delle attività per la costituzione di una nuova sezione che conti almeno quaranta aderenti;
– per accertata impossibilità di funzionamento di una sezione costituita.
L’incarico di commissario, che ha il compito di convocare l’Assemblea degli aderenti per l’elezione delle cariche sociali, è affidato per un anno ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 18
Nomina e Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Delegati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza tra i propri membri nel proprio seno:
– il Presidente nazionale
– il Vice Presidente nazionale
– il Segretario generale
– il Tesoriere
Se del caso, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Articolo 19
Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 20
Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
f) indire adunanze, convegni, ecc.;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Articolo 21
Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Articolo 22
Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato;
d) in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, coordinare l’attività organizzativa e associativa centrale con quella periferica, anche ai fini della costituzione di nuove Sezioni.
3. Il Tesoriere è il responsabile tecnico dell’Amministrazione economico-finanziaria dell’Associazione. Cura la compilazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea nazionale, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 23
Organo di Controllo

1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
2. L’Organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Articolo 24
Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio è considerato dimissionario.

Articolo 25
Reintegrazione del Consiglio Direttivo

Verificandosi, per qualsiasi causa, il recesso di un consigliere, subentra nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti della lista del consigliere receduto.
In caso di impossibilità o di rifiuto dei candidati non eletti, il Consiglio delibera di reintegrarsi mediante cooptazione di un consigliere scelto all’unanimità dai presenti.
Il Consiglio Direttivo, nel corso del suo mandato, può reintegrare soltanto due consiglieri e quando alla scadenza del suo mandato manchino non meno di sei mesi.
Per ulteriori casi di rinuncia o defezione, l’Assemblea nazionale, convocata dal Consiglio Direttivo, ha facoltà di procedere ad elezioni suppletive o ad elezioni generali.

Articolo 26
Collegio dei Probiviri

L’Assemblea nazionale elegge per un triennio il Collegio dei Probiviri che è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto in seno al Collegio medesimo fra i membri effettivi.
Il Collegio dei Probiviri è l’organo preposto alla cognizione di tutte le controversie insorte fra gli aderenti in cui sia contestata la conformità dei comportamenti alle norme dello Statuto.
Il Collegio dei probiviri ha competenza a svolgere preliminari funzioni arbitrali o conciliative delle quali può essere investito anche su istanza dei singoli aderenti.
Fallito il tentativo di bonario componimento, istruisce i relativi giudizi disciplinari, comminando le sanzioni previste dal presente Statuto.
L’aderente che commette infrazioni dello Statuto, accertate dal Collegio dei probiviri, incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:
– il richiamo scritto;
– la censura;
– la sospensione pro tempore da socio o sostenitore;
– la destituzione da cariche sociali;
– l’espulsione.

Articolo 27
Libri sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
– libro degli associati;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

TITOLO IV
Organi periferici

Articolo 28
Organi periferici dell’Associazione

Gli organi periferici dell’Associazione sono:
– l’Assemblea regionale;
– il Consiglio regionale;
– la Sezione provinciale o comunale;
– l’Assemblea provinciale o comunale;
– il Consiglio provinciale o comunale;
– il Collegio provinciale o comunale dei Sindaci revisori dei conti.

Articolo 29
L’Assemblea regionale

Per una articolazione di ANIEP-APS conforme all’ordinamento istituzionale dello Stato, le Sezioni di una medesima Regione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, formano l’Assemblea regionale che è costituita dai Presidenti in carica delle Sezioni e dai delegati delle Sezioni stesse.
Per la nomina dei delegati e per quant’altro li riguarda valgono le disposizioni riflettenti i delegati delle Sezioni all’Assemblea Nazionale.

Articolo 30
Il Consiglio regionale

L’Assemblea regionale elegge fra i suoi membri il Consiglio regionale, che di regola ha sede nel capoluogo della regione, è costituito da cinque a nove membri e dura in carica tre anni.
Il Collegio regionale elegge fra i suoi membri un Presidente, un Segretario e un responsabile amministrativo.

Articolo 31
Attribuzioni del Consiglio regionale

I compiti del Consiglio regionale, cui è vietato di svolgere funzioni operative proprie delle Sezioni e di interferire nella loro autonomia per quanto è stabilito dal presente Statuto, sono il coordinamento dell’attività organizzativa e associativa nell’ambito della regione, la rappresentanza dei diritti degli aderenti presso l’Ente Regione ed i suoi organi, secondo quanto stabilito dall’articolo 1.

Articolo 32
Funzionamento dell’Assemblea e del Consiglio regionale

Il funzionamento, le modalità di convocazione e di riunione dell’Assemblea e del Consiglio regionali sono da desumere per analogia da quelli dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo.

Articolo 33
Deliberazioni del Consiglio regionale

Le deliberazioni del Consiglio regionale debbono essere comunicate entro quindici giorni al Consiglio Direttivo.

Articolo 34
Finanziamento dei Consigli regionali

Le attività del Consiglio regionale sono finanziate dalle singole Sezioni, in base ad un bilancio preventivo di spesa approvato dall’assemblea regionale.

Articolo 35
La Sezione provinciale o comunale

La Sezione costituisce la base dell’ordinamento decentrato dell’Associazione e svolge, a livello provinciale o comunale, i compiti descritti all’articolo 1 del presente Statuto con le medesime modalità.
In particolare:
a) funge da collegamento fra gli organi centrali ed i singoli aderenti;
b) rappresenta localmente ANIEP-APS e le persone disabili del proprio territorio che ne facciano richiesta;
c) collabora con gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche per il conseguimento dell’inclusione sociale, economica, civile e culturale delle persone disabili;
d) cura il proselitismo e svolge attività di assistenza sociale, di consulenza e di patronato;
e) realizza per le persone disabili del territorio iniziative, servizi e prestazioni per la riabilitazione e l’inclusione.
Le Sezioni hanno autonomia patrimoniale, gestionale, finanziaria, funzionale ed organizzativa nel proprio ambito territoriale con l’obbligo di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli aderenti.
Le Sezioni inoltre hanno facoltà di realizzare accordi fra gli aderenti per iniziative di specifico interesse locale, che non siano in contrasto coi principi stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 36
Consiglio e Assemblea provinciale e Comunale

Le Sezioni possono costituirsi quando rappresentino almeno quaranta aderenti e sono gestite da un Consiglio che rimane in carica tre anni ed è composto da cinque, oppure sette membri eletti dall’Assemblea provinciale o comunale degli aderenti della Sezione iscritti per l’anno sociale precedente.
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
L’Assemblea, convocata dal Presidente della Sezione (o dal Commissario), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.
In ogni caso, sia in prima, sia in seconda convocazione, il numero dei votanti non può essere inferiore al triplo delle persone da eleggere.
E’ ammesso il voto per delega, a nessun avente diritto al voto può essere conferita più di una delega.
L’Assemblea svolge i seguenti compiti:
– verifica la validità della riunione;
– approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
– definisce le attività, gli impegni e le iniziative per l’attuazione degli scopi statutari e per specifici accordi fra gli aderenti.
I compiti e le funzioni dei Comitati e delle assemblee provinciali e comunali sono uguali per quanto compatibili a quelli del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea nazionale.
Le Sezioni sono rappresentate di fronte a terzi ed in giudizio dal proprio Presidente.

Articolo 37
Collegio provinciale e comunale dei Sindaci revisori dei conti

L’Assemblea della Sezione, in occasione della costituzione o del rinnovo delle cariche sociali, elegge tre Sindaci revisori dei conti effettivi e due supplenti che rimangono in carica tre anni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti costituisce l’organo di controllo della regolarità finanziaria e contabile dell’Associazione, in analogia a quanto disposto dagli articoli 2397, comma 1; 2399, comma 1; 2401, 2403, 2404, 2407, 2408, comma 1, del codice civile per quanto al Collegio stesso applicabili.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti riferisce annualmente all’Assemblea Nazionale sullo svolgimento delle proprie funzioni.

TITOLO V
Norme generali

Articolo 38
Risorse economiche

1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D. Lgs. n. 117/2017, da:
– quote associative e contributi degli associati;
– erogazioni liberali di associati e terzi;
– donazioni e lasciti testamentari;
– entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
– rendite patrimoniali;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 39
Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Articolo 40
Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Articolo 41
Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

 

(Le modifiche al presente statuto sono state approvate dalla Assemblea Nazionale dei soci in data 22 febbraio 2020 e registrate dal Notaio Paola Acquarelli a Roma 4 il 13 marzo 2020 n. 8710 – serie 1/T)

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