L’esenzione dal pagamento dell’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) per l’acquisto di veicoli si applica a favore delle seguenti categorie di disabili:
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione (art. 8 L. 449/97)
- disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00)
- disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. 388/00)
Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L’esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l’accompagnamento del disabile.
Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo alla volta. È possibile ottenere l’esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Per usufruire dell’esenzione l’interessato deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al PRA con uno dei seguenti moduli:
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione – esenzione IPT a favore di soggetti disabili
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e certificazione – Esenzione IPT a favore di disabili – Fiscalmente a carico
Per conoscere gli allegati necessari per ogni categoria di disabilità da allegare alla domanda e le caratteristiche del veicolo che rientrano nell’esenzione visitare il sito di ACI