ANIEP - Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili

Richiedere la certificazione di handicap (L.104/92)

DefinizioneNella legge 104/92 (articolo 3, comma 1) il concetto di handicap si riferisce al grado effettivo di partecipazione sociale della persona, facendo riferimento a difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali: si definisce infatti come persona con handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”. Diversamente dalla valutazione delle invalidità civili, quella per individuare e definire l’handicap si basa quindi su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici. 

La legge 104 prevede inoltre un’ulteriore condizione definita “handicap in situazione di gravità” (articolo 3, comma 3). Tale stato, secondo la normativa, si verifica “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Non c’è alcun automatismo e correlazione tra il 100% di percentuale di invalidità e la certificazione di “handicap grave”. Così come, infine, una persona con una percentuale di invalidità inferiore al 100% potrebbe vedersi riconosciuta la situazione di “handicap grave”.

  1. Recarsi presso il proprio medico curante il quale deve compilare un certificato telematico con la richiesta di visita medica presso la Commissione Asl che stabilirà il tipo di handicap. *
  2. Il medico curante deve rilasciare all’interessato una ricevuta della richiesta effettuata on line dal proprio medico.
  3. Entro 90 gg recarsi a un patronato e fare richiesta di visita all’INPS in via telematica (verrà richiesto un codice presente nella ricevuta del medico curante)
  4. La procedura darà la data della visita che sarà effettuata entro 30 gg
  5. L’interessato, dopo la visita, riceverà a casa la comunicazione dell’esito della stessa dall’INPS.

* ATTENZIONE: Nonostante il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 – allegato 1 – sezione G2 che prevederebbe la gatuità di tale certificato, ma tale prestazione non è mai stata inserita negli Accordi Nazionali con i medici di famiglia, quindi il compenso che alcuni medici richiedono è purtroppo legittimo.

Come leggere il verbale di handicap: si veda la preziosa scheda di handylex.org

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