Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie TITOLARI DI PATENTE B SPECIALE o per le persone con ridotte o impedite capacità motorie TRASPORTATE(*) è applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di
- autovetture nuove o usate intestate al disabile (compreso l’acquisto contestuale di optional, le prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile, le cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento, la riparazione degli adattamenti)
- compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata o la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA
- fotocopiare la certificazione attestante l’invalidità o l’handicap di carattere motorio permanente rilasciata da Commissioni pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità e che deve riportare nella sezione “Requisiti di cui all’art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012 n.5” il riferimento all’art. 30, comma 7 della legge 388/2000;
- fotocopiare la patente speciale, (o richiesta avanzata per l’ottenimento della stessa, la quale dovrà essere conseguita entro un anno dalla data dell’acquisto, pena la decadenza dal beneficio)
- produrre, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico (fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
- consegnare al venditore tutti i documenti di cui sopra
INTESTAZIONE
Se la persona con disabilità è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato alla persona con disabilità o al familiare della quale egli risulti a carico (art. 433 del codice civile). Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come indennità e pensioni erogati agli invalidi civili (art. 12 e com. 2 art. 13-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917).
Per i dettagli si invita a scaricare la Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili
(*) Se la persona con disabilità è minore e dal verbale risulta “con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, si può prescindere dall’adattamento obbligatorio del veicolo, considerando che non è possibile stabilirne a priori la necessità.
Il minore però, deve essere riconosciuto persona con handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) e dal verbale deve essere indicato che si tratta di persona con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997.