Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione come:
- servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie)
- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
- protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
- apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi
- poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche
- strumenti per facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura, assistere la riabilitazione
- copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata.
I verbali delle Commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali. - Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale (se il verbale di handicap è stato redatto dopo il 4 magio 2021)
- se il verbale di handicap è antecedente la data del 4 magio 2021, farsi rilasciare dal medico specialista dell’Asl di appartenenza specifica prescrizione dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
- chiedere certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa
- presentare a chi vende il prodotto, all’atto dell’acquisto la documentazione sopra indicata
- fare indicare al rivenditore sulla fattura che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000
INTESTAZIONE
Se la persona con disabilità è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato alla persona con disabilità o al familiare della quale egli risulti a carico (art. 433 del codice civile). Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come indennità e pensioni erogati agli invalidi civili (art. 12 e com. 2 art. 13-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917).
Per i dettagli si invita a scaricare la Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili